Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 23 maggio 2020 il Decreto 15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

La regola tecnica si applica alle autorimesse con superficie complessiva superiore ai 300 m2. Non comporta adeguamenti per quelle che alla data di entrata in vigore:

“a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti”.

Abrogati i decreti del Ministro dell’interno 1° febbraio1986 e del Ministro dell’interno 22 novembre 2002.

Per le modifiche e gli ampliamenti dei locali esistenti si applica l’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

In vigore a 180 giorni dalla pubblicazione in GU.

Asili nido

Ancora per quanto riguarda le regole tecniche antincendio il 14 aprile in Gazzetta Ufficiale n.98 è stato pubblicato il decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.

La regola tecnica si applica agli asili nido con più di 30 occupanti, in alternativa al decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.

In vigore.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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