ROMA – Sinp. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 27 settembre 2016 il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 maggio 2016 Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sistema informativo prevenzione luoghi di lavoro

Il decreto che entrerà in vigore il 12 ottobre stabilisce il meccanismo che regolerà l’invio dei dati da parte degli enti, l’accesso e l’utilizzo di quei dati, il coordinamento e la vigilanza sulle operazioni, la privacy. Riporta quindi procedure telematiche, tabelle e condizioni per l’avvio e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, del sistema previsto dall’articolo 8 comma 1 del Testo unico sicurezza lavoro, che come indicato da tale articolo dovrà:

“Fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.

Enti e dati

Gli enti che formano il Sinp come noto sono il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’Inail.

Il sistema funzionerà attraverso un portale basato su infrastruttura informatica dell’Inail che ne garantisce anche la gestione tecnica e informatica, la sicurezza la riservatezza e l’integrità. Gli enti citati “rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all’Inail dei dati che costituiscono il flusso informativo del Sinp, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto” (articolo 2 comma 4).

Il decreto riporta in dettaglio indicazioni in merito al tipo di dati interessati dal sistema, quindi i fornitori e i fruitori, regole tecniche per la trasmissione delle informazioni, trattamento, sicurezza e responsabilità. Il tipo di dati viene descritto nella tabella allegato A, con delle disposizioni differenti per quanto riguarda le Forze armate, Polizia e VVF riportate nell’articolo 3 comma 2.

Gli obiettivi per il quale tali dati vengono inviati raccolti e trattati sono in sintesi: la conoscenza del quadro produttivo e occupazionale, quadro dei rischi anche in ottica di genere, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici ( “quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti già individuate dal protocollo Inail – Regioni – Ispesl 2007 richiamato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, noncheè dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a un giorno di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (ex registri infortuni)”; quindi infortuni non indennizabili, azioni di prevenzione, azioni di vigilanza.

Successivi al citato A, altri cinque allegati indicano in dettaglio i sistemi di classificazione dei dati (B), i formati di trasmissione (C), i servizi di cooperazione (D), enti fruitori (E) ed enti fornitori (F). Gli  allegati sono modificabili in futuro con decreti e sentiti Garante Privacy e Regioni.

I dati dovranno essere forniti esclusivamente su servizi informatici degli enti e attraverso “servizi di cooperazione applicativa nell’ambito del SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle relative regole tecniche”.

Per quanto riguarda l’accesso invece “avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la rete infranet sia per l’accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione”.

Le attività verranno monitorate da un nuovo tavolo tecnico con sede presso Inail composto dagli enti coinvolti nel sistema che dovrà verificare tecniche e funzionamento, rispondenza dei contenuti. Il tavolo tecnico dovrà inoltre formulare proposte, produrre report, promuovere iniziative di aggiornamento degli operatori, definire modalità tecniche per accessibilità fruibilità e diffusione dei dati.

Trattamento e sicurezza

“Sono oggetto di comunicazione nell’ambito del Sinp e utilizzati dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti”. (Art. 6 comma 4).

Articolo 6 “1. L’Inail, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Ciascun ente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) riveste la qualità di autonomo titolare in riferimento ai dati personali comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i rispettivi incaricati del trattamento.

3. Il trattamento dei dati e’ svolto esclusivamente per le finalita’ di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, riconducibili alle finalita’ di rilevante interesse pubblico istituzionalmente perseguite dai singoli enti, di cui agli articoli 67, 85, comma 1, lettera e) e 112, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 196 del 2003″.

Sicurezza del sistema e tracciabilità sono affrontate nell’articolo 7. Infine l’articolo 8 partecipazione delle parti sociali. Consultazione prevista almeno una volta l’anno da parte del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5 Testo unico sicurezza lavoro).  Consultazione periodica “nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

Info: GU n.226 del 27 settembre 2016 Decreto 25 maggio 2016 n.183

Source: Quotidiano Sicurezza