Il Testo Unico per la Sicurezza, con l’articolo 69, definisce le attrezzature di lavoro come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.

Con il successivo articolo 73 il D.Lgs 81/2008, dispone che per alcune attrezzature di lavoro, considerate pericolose per gli operatori, in ragione della complessità e della natura progettuale, il datore di lavoro abbia l’obbligo di assicurare una adeguata formazione e addestramento :”il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente”. Tale formazione deve riguardare sia le normali condizioni operative che la gestione di eventuali situazioni anormali prevedibili.

L’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione, viene esteso inoltre anche ai rischi che l’impiego della attrezzature pericolose può comportare per altre persone “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari […] ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”

L’individuazione delle attrezzature definite pericolose, per le quali è richiesta la formazione e addestramento, viene demandato con il comma 5 a provvedimenti di successiva emissione “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”

In proposito sono intervenuti gli Accordi del 22 febbraio 2012 tra lo Stato e le Regioni che hanno recepito quanto richiesto del decreto 81. Con l’allegato A si identificano nel dettaglio le attrezzature per le quali è obbligatoria la formazione mirata, tra queste vi sono attrezzature impiegate nel campo dell’edilizia e nel settore agricolo, due ambiti professionali dove l’incidenza degli infortuni è significativamente elevata. In particolare, la lettera f) del punto 1.1 definisce che per i trattori agricoli sia necessaria la formazione, definendoli come: “Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.”

I citati Accordi del 2012 consentono con la parte II dell’allegato I, che la parte teorica dei corsi di formazione sia erogabile a distanza, a condizione che siano rispettati determinati requisiti: presenza di un Tutor, test di apprendimento, organizzazione e contenuti allineati con quelli previsti dall’allegato VIII.

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FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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