ROMA – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 che introduce norme tecniche per le strutture con oltre 25 posti letto, per tutte le attività indicate dal n.66 dell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di quelle all’aria aperta e dei rifugi alpini.

Applicazione

Le norme tecniche possono essere applicate alle realtà esistenti e a quelle di nuova realizzazione, e posso essere applicate “in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015”.

Riguardano in dettaglio: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie. Attività ricordiamo che dovranno avere più di 25 posti letto.

Il decreto che le riporta entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in GU avvenuta il 23 agosto. Con la sua introduzione viene modificata la sezione V Regole tecniche verticali dell’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi, e ancora per quanto riguarda il decreto 3 agosto 2015 viene implementato il richiamo al n.66 nell’art. 2, comma 1, e vengono integrati i richiami al Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, al Decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, e al Decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015.

Info: Norme tecniche prevenzione incendi attività turistico alberghiere

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Norme tecniche uffici giugno 2016 

Source: Quotidiano Sicurezza